Statuto

Art. 1 – E’ costituita l’Associazione denominata Carpi Bene Comune con sigla CBC con sede in Carpi (Mo), Viale De Amicis 25 con durata illimitata.
L’Associazione ha per fini la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale ed artistico dei suoi soci nei campi della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell’animazione, della comunicazione e dell’arte in generale; la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi della cultura, delle arti e dello spettacolo, nonché la diffusione e la promozione d’attività su tutto il territorio nazionale.


Art. 2 – L’Associazione promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche e partecipa ad esse con propri soci, se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati; promuove ed organizza convegni, dibattiti, stage, conferenze, concorsi, premi, ecc.; promuove ed organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale. L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, svolgerà attività editoriale, letteraria, e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci. Per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all’Associazione.


Art. 3 – L’Associazione non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e Privati. E’ esplicitamente vietata l’assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci. L’Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.
L’Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.


Art. 4 – L’Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L’Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.


Art. 5 – Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri
organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.


Soci


Art. 6 – Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 16° anno di età e condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea.


Art. 7 – La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo/Presidente da almeno un suo componente in carica o socio . (Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante a maggioranza semplice.)


Art.8 – Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto via posta elettronica all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l’aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all’assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.


Art.9 – Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.


Art. 10 – La quota associativa annuale è fissata, per il primo anno, nella misura di €15 e sarà, in seguito, determinata dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 – I componenti dell’Associazione si dividono nelle seguenti categorie:
a. Soci fondatori
b. Soci
Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione e accettati dal Consiglio
Direttivo, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e
sottoscrivono le quote associative.

Art.12 – I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di
partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza
all’Associazione. I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli
eventuali regolamenti.
Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese
effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo/Assemblea nei limiti stabiliti dall’Assemblea dei soci con apposito regolamento o propria delibera.

Art.. 12bis La qualità di socio si perde:
a) per morte;
b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
d) per esclusione.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o
comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti
interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo/Assemblea, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile fornendo al socio escluso, in forma scritta, le contestazioni addebitate. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea a cui è affidata la decisione finale.


Organi Sociali e Cariche Elettive


Art. 13 – Sono organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea dei soci;
b. il Consiglio Direttivo
c. il Presidente;
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun
emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica,
preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo/Assemblea.

Art. 14 – L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea è presieduta di
norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio,ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo/Presidente, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della
prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il
giorno successivo alla prima, oppure, se non esiste il Consiglio, il compito spetta al Presidente.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di un messaggio di posta elettronica a tutti i soci o annuncio inserito nel sito web dell’associazione, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.


Art. 15 – L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 16 –  L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli
associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di al massimo due deleghe.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 17 –  Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda se richiesto da almeno un terzo dei partecipanti.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.

Art. 18 – L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
• discute ed approva il bilancio consuntivo;
• definisce il programma generale annuale di attività;
• procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il
numero dei componenti;
• determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
• discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il
funzionamento dell’Associazione;
• delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
• decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 10;
• discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

Art. 19 – L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento
dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli
associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
I seguenti articoli normano il funzionamento del Consiglio Direttivo, qualora si voglia istituirlo

Art. 20 – Il Consiglio Direttivo è composto da x membri nominati dall’Assemblea; esso dura in carica
esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art.21 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo avviso inviato via posta elettronica e pubblicato nel sito
dell’associazione 8 giorni prima della riunione. Le adunanze a cui partecipano tutti i Consiglierei sono valide anche senza convocazione preventiva.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di
nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 22 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Nello specifico:
• elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
• elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
• nomina il tesoriere ;
• valuta, accetta o respinge i nuovi soci presentati da almeno uno dei consiglieri in carica;
• attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;


• cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
• predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;
• presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e
finanziario dell’esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le
spese per capitoli e voci analitiche;
• conferisce procure generali e speciali;
• assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
• propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
• ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
• delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 10.

Art. 23 – In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo
provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.


Il Presidente


Art. 24 – Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a
qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Su delibera del Consiglio Direttivo il Presidente nomina avvocati e procuratori nelle liti riguardanti
l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti,
degli stessi risponde personalmente il Presidente.


Il Tesoriere


Art. 25 – Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione
inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo
sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi
compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.


Il Segretario


Art. 26 – All'inizio di ogni assemblea viene nominato un Segretario responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia  del Presidente,unitamente al libro soci.


Patrimonio, esercizio sociale e bilancio


Art. 27 – L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 28 – Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote associative e contributi dei simpatizzanti
b)versamenti finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rimborsi derivanti da convenzioni;
e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
f) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all’Associazione.

Art. 29 – Il patrimonio sociale è costituito da:
a) beni immobili e mobili;
b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
c) donazioni, lasciti o successioni;
d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art.30 – Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione. È vietata la distribuzione diretta o indiretta di utili o avanzi di gestione, fondi o riserve, salvo non siano somme destinate ad obblighi di legge.
In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà
dell’Associazione. Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.


Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni


Art.31 – Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma
straordinaria ai sensi dell’art.  del presente statuto.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad
Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.


Norma finale


Art. 32 – Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

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